Considerato il protrarsi dello stato di emergenza, il DL n. 41/2021 - cd. decreto Sostegni - ha previsto ulteriori misure di sostegno, sia attraverso la previsione di apposite indennità una tantum e onnicomprensive in favore di alcune categorie di lavoratori sia attraverso la semplificazione dei requisiti di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI fino alla data del 31 dicembre 2021. Con messaggio n. 1275/2021, l’Inps fornisce le prime informazioni in ordine alle predette prestazioni, in attesa che siano completati gli approfondimenti e i dettagli tecnici necessari per la pubblicazione della circolare attuativa e l’adeguamento delle procedure informatiche.
Indennità COVID-19
L’articolo 10, comma 1, del decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiaridell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del DL n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiarie delle precedenti tutele:
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo.
Pertanto, i lavoratori, che hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del DL n. 137/2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui al citato articolo 10, co. 1, del DL Sostegni, in quanto la stessa sarà erogata dall’Istituto ai beneficiari con le modalità indicate per il pagamento delle indennità già erogate.
Il decreto Sostegni, ai successivi commi 2, 3, 5 e 6 del medesimo articolo 10 prevede altresì il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore delle suddette categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità di cui ai citati articoli 15 e 15-bis del DL n. 137.
In particolare, l’articolo 10, comma 3, lett. a), del DL Sostegni ha previsto tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva anche la categoria dei lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti emergenziali.
Per i lavoratori dello spettacolo, l’articolo 10, comma 6 ha introdotto un elemento di novità: mentre le precedenti disposizioni prevedevano che il lavoratore dovesse fare valere, in un determinato arco temporale, almeno sette contributi giornalieri e un reddito non superiore a 35.000 euro o almeno trenta giornate di contributi e un reddito non superiore a 50.000 euro, il citato comma, con riguardo a tale ultima categoria di lavoratori, ha innalzato a 75.000 euro la soglia che il lavoratore non deve superare per l’accesso alla relativa indennità onnicomprensiva, mantenendo inalterato il requisito c.d. contributivo (trenta giornate).
Le indennità di cui all’articolo 10 per espressa previsione di legge, non sono tra loro cumulabili, ma sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. Esse non concorrono alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Ai fini dell’accesso alle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del DL Sostegni, i lavoratori interessati dovranno presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpI
Il DL Sostegni ha anche introdotto una novità in materia di indennità di disoccupazione NASpI, con specifico riferimento ai requisiti di accesso alla stessa. L’articolo 16, in particolare, prevede che per le indennità di disoccupazione NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (23 marzo 2021) e fino al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro di cui l’articolo 3, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Pertanto, fino alla data del 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione, quindi, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo.