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Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori: prime indicazioni

Con messaggio del 26 marzo 2021, n. 1296, l’Inps fornisce alcune indicazioni sui beneficiari del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14.

Il bonus (art. 2, co. 6, DL 30/2021) può essere riconosciuto unicamente alle seguenti tipologie di lavoratori:
- iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
- medici
- infermieri (inclusi ostetrici);
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).
L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia, di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Il beneficio può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il c.d. bonus asilo nido previsto dall’articolo 1, comma 355, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il beneficio in parola può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste dall’articolo 2 del DL 30/2021 (lavoro agile, congedo covid 2021), oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro.
Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

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