Sottoscritto il protocollo per l’attivazione di punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro. Articolato in 16 punti, il nuovo protocollo precisa che le vaccinazioni potranno essere somministrate a tutti i lavoratori interessati, a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui prestano la loro attività in favore dell’impresa, ai datori di lavoro e ai titolari (Inail, comunicato 7 aprile 2021).
Nello specifico, all’atto della presentazione del piano di vaccinazione aziendale, il datore di lavoro dovrà specificare il numero di vaccini richiesti, in modo da consentire all’azienda sanitaria di riferimento la necessaria programmazione dell’attività di distribuzione.
Il medico competente è tenuto a fornire ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, assicurando allo stesso tempo l’acquisizione del consenso informato dei soggetti interessati, il previsto triage preventivo relativo al loro stato di salute, la tutela della riservatezza dei dati e la registrazione delle vaccinazioni eseguite.
Le dosi saranno messe a disposizione dai Servizi sanitari regionali. La somministrazione del vaccino dovrà avvenire in locali idonei ed è riservata a operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19.
I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è assicurata dal Servizio sanitario regionale competente per territorio.
Prevista la possibilità di stipulare convenzioni anche tramite le associazioni di categoria. In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, è prevista, inoltre, la possibilità di stipulare, anche tramite le associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, specifiche convenzioni con strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la vaccinazione.
I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente o che non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono invece avvalersi delle strutture sanitarie dell’Inail, con oneri a carico dell’Istituto. In questi casi il datore di lavoro direttamente, ovvero attraverso il medico competente, dovrà comunicare alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell’Inail il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino.
Per i medici competenti e il personale sanitario e di supporto coinvolto nelle vaccinazioni è disponibile, attraverso la piattaforma dell’Istituto superiore di sanità, un corso di formazione specifico realizzato anche con il coinvolgimento dell’Inail, che contribuirà, in collaborazione con i Ministeri della Salute e del Lavoro, alla predisposizione di materiale informativo destinato ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle figure della prevenzione.
Aggiornati e rinnovati anche i protocolli condivisi del 14 marzo e del 24 aprile 2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Le nuove misure tengono conto dei vari provvedimenti adottati dal governo, da ultimo il Dpcm del 2 marzo 2021, e dal Ministero della Salute, fornendo linee guida per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio che consentano di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di adeguati livelli di protezione.
Infine, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività è ritenuto opportuno il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le mansioni che possono essere svolte da remoto, in quanto utile strumento di prevenzione, ferma restando la necessità di garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause), mentre per le attività in presenza devono essere limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni, anche attraverso un piano di turnazione che punti a diminuire il più possibile i contatti. Il ricorso agli ammortizzatori sociali, alle ferie arretrate e ai congedi retribuiti può inoltre rappresentare un’ulteriore alternativa al lavoro in presenza.