La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 luglio 2021, n. 21168, ha stabilito che il tempo di vestizione può considerarsi tempo di lavoro, tale da dover essere retribuito, solo nell'ipotesi in cui il lavoratore durante tale tempo sia eterodiretto dal datore di lavoro che imponga modalità per lo svolgimento di quelle che, diversamente, sono solo attività propedeutiche alla prestazione lavorativa.
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, la quale aveva ritenuto di ricomprendere nell'orario lavorativo il tempo necessario per le attività di vestizione in ragione della natura degli indumenti da indossare e della specifica funzione che essi dovevano assolvere nello svolgimento della prestazione.