Firmato, il 12 ottobre scorso, il DPCM con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo. La bozza del provvedimento interviene, tra l’altro, per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.
In particolare, la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l’apposita applicazione mobile, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione nonché mediarne le ulteriori modalità automatizzate.
Alla verifica sono deputati: i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni; il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi; i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVIDT19, nonché i loro delegati; il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati; i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonchè delle scuole paritarie, deile università e delle Istituzioni di aita formazione artistica musicale e coreutiea e loro delegati; i datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati, relativamente alia vcnllca del possesso delio certificazioni verdi su ambito lavorativo con riferimento ai personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi all'utenza e i responsabili deila sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria o i loro delegati relativamente ai magistrati.
I soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.
L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica del possesso delle certificazioni verdi nell’ambito lavorativo pubblico e privato, il Ministero della salute rende disponibili specifiche funzionalità che consentono una verifica automatizzata del possesso delle suddette certificazioni del personale attraverso;
- un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-SDK) rilasciata dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo d'accesso le funzionalità di v erifica della Certificazione verde COVTD-19 mediante la lettura del QR code;
- una interazione in modalità asincrona tra la Piattaforma NoiPA realizzata dal Ministero ddl'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la PN-DGC per la verifica delle certificazioni verdi dei dipendenti pubblici gestiti in NoiPA;
- una nuova funzionalità esposta sul portale nazionale della Piattoforma DCG rivolta a tutti i datori di lavoro pubblici e privati conpiù di 50 dipendenti, che previa opportuna autorizzazione, consente la verifica asincrona di un elenco di codici fiscali di dipendenti;
- una interoperabilità applicativa con le amministrazioni pubbliche con almeno 1000 dipendenti, dotate di sistemi informativi di gestione del pedonale, anche con uffici di servisio dislocati in più sedi fisiche, previa autorizzazione e accreditamento.